Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Irrogazione sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada contestate su strada

Descrizione

L'utente che commette una violazione ai sensi del Codice della Strada è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria. La violazione può essere contestata nell'immediatezza dall'agente accertatore al trasgressore e/o al responsabile in solido.

Per informazioni: e-mail: contravvenzionipm@comune.carrara.ms.it

giuseppe.carpita@comune.carrara.ms.it

Tel. 0585 / 70000 Fax 0585 / 70983

Apertura al pubblico Ufficio contravvenzioni: martedì e giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e venerdì dalle 14.30 alle 18.30

PEC: poliziamunicipalecarrara@legalmail.it

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

L'importo è stabilito in misura diversa per ogni singola violazione.

Il pagamento della sanzione se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione è ridotto del 30%.

Il pagamento effettuato dal 5° giorno al 60° è in misura ridotta.

Oltre il 60° giorno pari alla metà del massimo previsto dalla sanzione.

Il pagamento può essere effettuato:

- in contanti presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Carrara;

- tramite c/c postale n. 204545 intestato a Comune di Carrara Polizia Municipale;

- tramite bonifico bancario sul c/c bancario IBAN: IT97W 07601 13600 000000204545.

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: Nessuno
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Recapiti e contatti
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PEC comune.carrara@postecert.it
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