Ordinanza raccolta legname spiaggiato

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

DOVE RIVOLGERSI
Settore: Servizi ambientali / Marmo
U.O. Rifiuti e Bonifiche
Sede: Piazza Cesare Vico Lodovici - Loc. San Martino (ex sede Tribunale)
Orario apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 martedì dalle 15.00 alle 17.00
Telefono per informazioni:  0585 641572 / 641573 / 641574;

l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), relativamente al legname depositato sui litorali a seguito di eventi meteorologici intensi e mareggiate, ha sottolineato di poter escludere che la combustione in impianti termici civili di cui al titolo II della parte quinta del D.Lgs 152/06, possa dar luogo ad impatti ambientali superiori a quelli derivanti dall’utilizzo di biomasse di altra provenienza.
Alla luce di quanto sopra è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 112/2016 del 02/03/2016, prot. n° 15632 con la quale si autorizzano i cittadini alla raccolta ed al prelievo del materiale ligneo naturale accumulato sulle spiagge di Marina di Carrara a seguito di eventi meteorici intensi e mareggiate.
Le operazioni di prelievo da parte dei cittadini dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la raccolta è limitata esclusivamente al materiale ligneo naturale già divelto, accumulato sulla spiaggia;
- la raccolta è finalizzata all’uso personale e non dovrà avere scopi di lucro;
- la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e del trasporto del legname resta a carico di chi effettua le operazioni tenendo indenne l’Amministrazione da eventuali richieste di risarcimento danni;
- la raccolta della legna potrà avvenire esclusivamente in orario diurno;
- gli interventi di raccolta sono consentiti ogni anno nel periodo compreso tra il 1 Novembre ed il successivo 31 Marzo fino alla revoca dell'Ordinanza.

 

https://trasparenza.comune.carrara.ms.it/archiviofile/carrara/utente1000/archivio_file/images.jpg  Ordinanza Sindacale n.112-2016

 

Contenuto inserito il 11-06-2019 aggiornato al 11-06-2019
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