Pulizia periodica dei terreni privati da vegetazione folta e spontanea

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

DOVE RIVOLGERSI
Settore: Servizi ambientali / Marmo
U.O. Rifiuti e Bonifiche
Sede: Piazza Cesare Vico Lodovici - Loc. San Martino (ex sede Tribunale)
Orario apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 martedì dalle 15.00 alle 17.00
Telefono per informazioni:  0585 641573;

In virtù dell'Ordinanza Sindacale n. 3/2010 prot. 449, tutti i proprietari di terreni a confine con abitazioni, strade, marciapiedi, aree e giardini pubblici devono ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1) provvedere alla pulizia periodica dei terreni da vegetazione folta e spontanea

2) provvedere alla rimozione e smaltimento secondo le disposizioni di legge di eventuali rifiuti di varia natura presenti all'interno dei terreni

3) provvedere alla realizzazione (o la riparazione) di recinzioni, nel rispetto dei regolamenti vigenti, tese ad impedire l'ingresso ad estranei e l'abbandono nei terreni di rifiuti di vario genere

4) mantenere il fronte delle aree a confine con abitazioni, strade, marciapiedi ed aree pubbliche, libero da siepi, rovi, erbacce ecc.

https://trasparenza.comune.carrara.ms.it/archiviofile/carrara/utente1000/archivio_file/immagini_icone/pdf-icon.png- Ordinanza Sindacale n. 3/2010

Contenuto inserito il 11-06-2019 aggiornato al 11-06-2019
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