Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Segretario Generale Petrucciani Angelo, nominato con decreto sindacale prot. 80130 del 02/11/2017
Recapito telefonico: +39 0585 641217 ; e-mail Responsabileanticorruzione@comune.carrara.ms.it ; PEC comune.carrara@postecert.it

L'esercizio del diritto di accesso si concretizza attraverso la presentazione di tre differenti tipologie di richiesta in relazione a ciò che si intende dimostrare e tutelare:

  1. accesso ai documenti e agli atti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);
  2. accesso civico a dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (cosiddetto accesso civico  semplice);
  3. accesso civico a dati e documenti ulteriori (cosiddetto accesso civico generalizzato).

La prima tipologia di accesso definita “accesso documentale” è un diritto riconosciuto ed esercitato da tutti i soggetti che dimostrano di avere  un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. È necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo, oggetto della richiesta di accesso, e l'interesse che il soggetto richiedente deve dimostrare; non sono ammesse istanze di accesso agli atti e documenti amministrativi finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.

La seconda tipologia di accesso definita “accesso civico semplice” consente a chiunque di esercitare il diritto di richiedere la pubblicazione di dati, documenti e informazioni per i quali è disposta la pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza  e che per motivi diversi o esigenze differenti non è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

La terza tipologia denominata “accesso civico generalizzato” è tesa a promuovere forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, favorendo la partecipazione di chiunque al dibattito pubblico attraverso la richiesta di dati e documenti anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza; non sono ammesse istanze dalle quali possa derivare un pregiudizio concreto alla tutela di determinati interessi ritenuti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 5-bis del citato decreto.

 

 

 

 

 

Contenuto inserito il 16-11-2013 aggiornato al 30-10-2019
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